Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La concessione della semilibertà non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La concessione della liberazione anticipata non è ammessa nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 47.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
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Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare
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di semilibertà, può subire la revoca della concessione.
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Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede
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via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.
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La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento
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provvedimento di ammissione, concessione delle riduzioni di pena per la liberazione anticipata e revoca delle riduzioni stesse.